Obbligatorietà della presentazione delle dichiarazioni doganali relative all’invio di campioni ai fini dell’ottenimento delle certificazioni EAC
In conformità all’**Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa n. 478 del 31 luglio 2020** e alla **Decisione n. 504 del 19 settembre 2018**, le procedure di registrazione delle dichiarazioni di conformità EAC sono diventate più rigorose.
Dal 1° gennaio 2021, la registrazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente (persona giuridica residente nell’UEE) tramite firma digitale. Uno dei requisiti fondamentali resta l’obbligo di presentare la **dichiarazione doganale per l’invio dei campioni** destinati ai test di laboratorio.
Per registrare correttamente una dichiarazione EAC, il sistema richiede:
- Richiesta scritta: del richiedente residente nell’Unione Economica Eurasiatica.
- Contratto di Rappresentanza: tra produttore estero e richiedente locale.
- Passaporto del Prodotto: secondo gli standard GOST applicabili.
- Manuale d’uso e manutenzione: obbligatoriamente in lingua russa.
- Etichetta o Targhetta: bozza conforme ai requisiti di marcatura.
- Giustificazione di Sicurezza: se richiesta dai regolamenti TR CU.
- Protocollo di Prova: rilasciato da un laboratorio accreditato nell’UEE.
- Dichiarazione Doganale: prova dello sdoganamento dei campioni inviati per le prove.
Non è possibile emettere certificazioni senza la prova doganale dell’invio dei campioni. Le autorità richiedono solitamente un invio ad-hoc come **“campioni gratuiti ai fini della certificazione”**. L’utilizzo di campioni prelevati da partite commerciali precedenti è oggetto di restrizioni e deve essere valutato caso per caso.
Con l’entrata in vigore dell’Ordine 478, è obbligatorio indicare per i prodotti importati:
- Codice GLN (Global Location Number): identifica il sito di produzione.
- Codice GTIN (Global Trade Item Number): identifica lo specifico articolo.
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